INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Premesso che:
- La Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 3 marzo 2009 n. 18, contenuta nel Codice del turismo entrato in vigore dal 21 giugno 2011, ha voluto garantire a livello di normativa statale, con apposito articolo, che le "persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravi del prezzo;
- tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta;
- le associazioni delle persone con sindrome di Down e tutte le organizzazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità avevano ritenuto questa normativa un significativo risultato teso ad un percorso di pieno riconoscimento dei loro diritti", - con sentenza numero 80 del 5 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale questa normativa, in particolare l’art.3, in quanto entra in conflitto con l'autonomia delle regioni e gli ambiti di loro competenza;
considerato che:
secondo la Consulta, l'articolo "attiene, con evidenza, ai rapporti tra Stato e Regioni in materia di turismo e realizza un accentramento di funzioni, che, sulla base della natura residuale della competenza legislativa regionale, spettano in via ordinaria alle Regioni, salvo che lo Stato non operi l'avocazione delle stesse".
interpella la Giunta per sapere:
se la regione Emilia Romagna, in ottemperanza alle proprie prerogative, intende legiferare in questa materia nel più breve tempo possibile, visto anche l'approssimarsi della stagione turistica 2012
Silvia Noè – Presidente Gruppo UDC
Premesso che
La Giunta del Comune di Bologna ha indicato come obiettivo strategico di mandato la fusione delle tre ASP attualmente esistenti nel Comune di Bologna - ASP Giovanni XXIII, ASP Poveri Vergognosi, ASP Irides - per dare corpo ad un soggetto giuridico unico;
nella seduta del 27/09/2011, P.G.226382/2011, il comune di Bologna ha assunto l’orientamento di avviare il processo finalizzato alla fusione delle attuali tre ASP operanti nel distretto di Bologna con effetti previsti al 01/01/2013;
gli indirizzi assunti nella citata seduta del 27/09/2011 in merito a suddetta fusione, sono così sintetizzabili: - avviare il processo finalizzato ad addivenire alla costituzione di un’unica Azienda cittadina attraverso la fusione delle attuali tre ASP nei tempi più rapidi possibili, compatibilmente con i tempi previsti dagli adempimenti richiesti dalla normativa, dalla necessità di condivisione del percorso con gli altri soci delle Aziende e con i soggetti coinvolti, compresi gli utenti e il personale attraverso le loro rappresentanze; - costituire un Comitato Guida con il compito di presidiare l’andamento complessivo del processo, indirizzandolo verso l'obiettivo, gestendo in particolare le relazioni con i soci e con gli organi delle ASP; - approvare il documento allegato al P.G. 226382/2011 del 27/09/2011 ”Verso l’ASP unica” che descrive in termini generali la cronistoria della nascita delle ASP, i riferimenti normativi, i ruoli dei diversi soggetti istituzionali coinvolti e delinea il percorso ed i relativi passaggi necessari e propedeutici alla fusione; - dare mandato al Comitato Guida di delineare la proposta di progetto di fusione, definendo i tempi, le azioni e le modalità di realizzazione dello stesso; - affiancamento al suddetto Comitato Guida di un Gruppo Tecnico, composto da dirigenti e tecnici comunali e integrato, quando necessario, dai Direttori delle tre ASP per la definizione della proposta del progetto di fusione.
Il Gruppo Tecnico, entro l’autunno del 2012 effettuerà la predisposizione del progetto di fusione;
Tenuto conto che
Le ASP sono attualmente disciplinate dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n. 623/04, n. 624/04, dalle successive indicazioni regionali e dai rispettivi Statuti adottati in conformità allo schema prescrittivo elaborato dalla Regione Emilia Romagna; l’approvazione della fusione e dello statuto della nuova ASP dovrà avvenire con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
Rilevato che
Tra le citate tre ASP:
l’ASP Poveri Vergognosi è - attualmente - l’Azienda di servizi alla persona che, in ambito regionale, detiene uno dei più importanti e cospicui patrimoni immobiliari e mobiliari. Il patrimonio storico, artistico e documentario dell’Opera Pia oltre a beni immobili (rustici ed urbani siti in Bologna e in Comuni della provincia), capitali, arredi, dipinti e sculture, oggetti comprende anche archivi privati o di istituzioni che derivano per lo più da lasciti ed eredità. L’Ente, da sempre, ha garantito la tutela della volontà testamentaria e, nei secoli, si è sempre adoperato affinché essa non venisse mai violata. Molti beni ed eredità sono stati lasciati dai testatori con l’obbligo specifico di mantenerne il possesso: tra questi, in particolare, il palazzo donato da Giovanni Francesco Rossi Poggi Marsili, sede dell’Opera Pia dal 20 aprile 1716 (n.5, 7 e 9 di via Marsala e n.10 di Via Goito). In questi cinque secoli di attività, il patrimonio immobiliare dell’Ente è divenuto sempre più consistente ed è oggi costituito prevalentemente da fabbricati urbani e da fondi agricoli. Fra quelli urbani, tra gli edifici storici, oltre alla sede citata, vi è l’ex Conservatorio di Santa Marta (Strada Maggiore, 74), Palazzo Salaroli (Strada Maggiore 80), per complessivi 55.000 mq circa. I fondi agricoli - secondo lo storico e storicizzato ambito di operatività provinciale – si distribuiscono nei Comuni di Anzola dell’Emilia, Baricella, Bologna, Budrio, Castelfranco Emilia, Castel Guelfo, Castel S. Pietro Terme, Castenaso, Crevalcore, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Ozzano dell’Emilia, S. Giorgio di Piano, S. Giovanni in Persiceto, S. Pietro in Casale e S. Agata Bolognese. Il patrimonio agrario dell’ASP Poveri Vergognosi, per ragioni storico – organizzative inerenti l’archiviazione dei beni donati e conservati come tali, è suddiviso in tenute che raggruppano fondi i cui confini insistono a volte su territori appartenenti a diversi Comuni, per una superficie di circa 2.000 ettari.
l’ASP Irides: all’atto della costituzione dell’ASP il patrimonio vantava la seguente consistenza: patrimonio urbano: n° 251 unità immobiliari di cui: n° 182 ad uso abitativo di cui una parte dotata di cantine e garage n° 69 ad uso extra-abitativo di cui: n° 33 posti auto n° 1 parcheggio 750 mq n° 2 centri commerciali di quartiere n° 2 Chiese: Santuario della Madonna del Baraccano, P.zza del Baraccano n. 2 Santuario della Beata Vergine della Pioggia, Via Riva Reno n. 124 n° 1 Scuola dell’Infanzia Scarlatti – Quartiere Savena. n° 2 unità immobiliari di cui una ad uso abitativo e un’ex Colonia in località Castiglione dei Pepoli n° 1 Castello Manservisi in località Porretta Terme attualmente in uso al Comune di Porretta utilizzato con finalità diverse. Per quanto riguarda il patrimonio agrario, ha 525.00.00 di terreno gestiti in 29 rapporti di locazione
L’ASP Giovanni XXIII: al 30/11/2008 la consistenza patrimoniale risultava la seguente: n. 122 abitazioni n. 73 negozi/uffici n. 8 fondi provincia n. 2 fondi Bologna n. 34 posti auto Considerato che
Le ASP sono tenute a gestire il proprio patrimonio immobiliare disponibile in coerenza alla Direttiva Regionale 624/2004 in modo da assicurare una rendita in linea con i valori di mercato;
Interroga la Giunta per sapere
1. se sia stata effettuata, o sia in corso, da parte del Comune di Bologna, Comitato Guida e/o Gruppo Tecnico, trattandosi di presupposto primario di carattere giuridico, etico, morale di qualunque percorso amministrativo e tecnico che preveda l’estinzione dei soggetti giuridici precedenti e la cosiddetta confusione dei rispettivi patrimoni, una attività di ricognizione, esame ed indagine in ordine alle volontà testamentarie, alle finalità di destinazione dei beni patrimoniali immobiliari e mobiliari provenienti da testamenti, lasciti e donazioni alle tre ASP oggetto di fusione;
2. se la Regione Emilia Romagna, organo di (governo) vigilanza e legislativo in materia, abbia fornito indirizzi, indicazioni, prescrizioni al Comune di Bologna (Comitato Guida e/o Gruppo Tecnico) e/o alle ASP in ordine all’approfondimento e all’accertamento degli aspetti di cui al punto che precede;
3. se siano state valutate tutte le implicazioni di carattere giuridico, etico, morale, storico ed economico di questo processo di fusione tra le tre ASP del Comune di Bologna che determinerà la confusione dei patrimoni e la compatibilità di questa scelta – e di eventuali futuri processi di dismissione di tutto e/o di parte del patrimonio - con le volontà testamentarie e le finalità di destinazione dei beni immobiliari e mobiliari provenienti da testamenti, lasciti e donazioni;
4. se lo Statuto della futura costituenda nuova ASP assicuri il presidio e la tutela del patrimonio mobiliare, immobiliare, storico, artistico, archivistico di provenienza garantendo non solo la sua integrità, ma anche il suo sviluppo e redditività (adottando scelte finalizzate a realizzare una efficace gestione e valorizzazione dello stesso), nel pieno e assoluto rispetto delle finalità, dei vincoli di destinazione, delle volontà testamentarie dei benefattori e dei donatori;
5. i risultati delle attività istruttorie compiute sino ad oggi dal Comitato Guida e dal Gruppo Tecnico,
Premesso che: La Regione Emilia-Romagna, con proprie delibere, n. 965/2011 del 4 luglio 2011 e n. 105/2012 del 6 febbraio 2012, ha approvato l’utilizzo del FONDO REGIONALE PER LE PERSONE CON DISABILITA’ affidando rispettivamente 40 milioni di euro e 13 milioni di euro alle province nel triennio 2011/2013.
Interpella la Giunta per sapere:
1) Quali tipologie di azioni vengono attivate, chi sono i beneficiari intermedi (Enti, Cooperative, Comuni, Centri per impiego, ecc), i beneficiari finali (persone con disabilità- tipo di disabilità) e con quali modalità (avviso, bando, appalto, ecc);
2) Quante persone disabili (in termini di “codici fiscali”) hanno effettivamente beneficiato dell’intervento a seguito dell’utilizzo di questi fondi e quale rapporto vi sia fra beneficiari finali (disabili) e beneficiari intermedi in termini economici;
3) Quanti sono stati negli anni precedenti e come sono stati realmente utilizzati i fondi destinati a questa utenza (vedi punto 1 e 2), e quante persone con disabilità hanno avuto il contatto con il lavoro e l’impresa (successo dell’intervento);
4) Chi (Regione, Provincia e quali uffici) ha verificato la spesa (rendicontazione) in termini di efficacia ed efficienza?
5) Nell’ art.3 “Attività finanziabili e vincoli di utilizzo delle risorse”, riportato nella delibera n.965 del 4 luglio 2011 viene espressamente scritto “ Per tutte le attività previste nei presenti indirizzi che siano ammissibili al finanziamento tramite il Fondo Sociale Europeo, dovranno essere rispettate le norme di pubblicità, informazione, gestione e rendicontazione del Fondo sociale Europeo al fine di effettuare operazioni di overbooking a sostegno dell’indice di realizzazione sulle risorse del Programma operativo per l’intervento comunitario del FSE ai fini dell’obiettivo 2 “Competitività regionale e occupazione” della Regione Emilia Romagna.” Si chiede cosa sono le “operazioni di overbooking” e la connessione di questo tecnicismo con il fondo regionale dei disabili.
- la Società Pavimental S.p.A. è titolare, sul territorio comunale di Zola Predosa, di un'attività di produzione di conglomerati bituminosi nell’area dell’ex svincolo delle autostrade A1 e A14, nei pressi di via Prati, è sul territorio di Zola Predosa da oltre 27 anni (risale ad aprile 1983 la prima convenzione temporanea) e da allora svolge la propria attività, su un terreno che nel Piano Regolatore viene definito TIU, cioé destinato alla salvaguardia e alla regimentazione della falda acquifera ed è destinato solo ad utilizzi specifici; l’attività di detta società risulta pertanto identificata in zona non conforme al vigente P.R.G.; - la Pavimental esercisce l'impianto in virtù di autorizzazione temporanea che i piani regolatori del 1984 e del 1997 del Comune di Zola Predosa non hanno sanato ma che hanno visto un periodo temporale di “assenza di atti” prima delle due ultime convenzioni firmate tra amministrazione comunale e Pavimental nel 1996 e nel 2003, - la Conferenza di Pianificazione relativa al PSC associato dei Comuni dell’area bazzanese e di Zola Predosa, del Luglio 2011, nel proprio tavolo tecnico, ha confermato la società nell’attuale sede, proponendo una anticipazione del PSC tesa al riconoscimento di questo sito come “ambito speciale di pertinenza autostradale”; - nell’autunno 2006 una raccolta di firme vide attivi moltissimi cittadini ed in particolare i residenti nel nuovo comparto “Matilde di Canossa” di Ponte Ronca, in realizzazione dal 2001, i quali citarono tra le altre cose, una lettera della AUSL che ricordava loro che Pavimental è azienda insalubre di 1° categoria dalla quale è necessario mantenere una distanza superiore ai 900 metri per evitare rischi alla salute, mentre le nuove abitazioni distano in linea d’aria 600 metri circa e vi sono molte case rurali all’interno di quella distanza; - il 28 novembre 2007, venne portato in discussione e in votazione nel Consiglio Comunale, dopo mesi di incontri e di confronti anche accesi e di approfondimenti l’ordine del giorno, approvato a larga maggioranza, che decideva di portare a naturale scadenza la convenzione allora in corso, assumeva impegni precisi nei confronti della salvaguardia della salute dei cittadini chiedendo, tra l’altro, alla Provincia e alla Regione di esercitare il proprio ruolo e per ricercare ipotesi localizzative alternative da verificare su scala sovra-comunale
considerato che: - ad oggi la convenzione è scaduta, la società ha presentato una nuova proposta progettuale e, nelle attuali condizioni oggettive, in assenza di alternative localizzative, una dismissione dell’attività avrebbe gravi conseguenze per i lavoratori attualmente occupati
- la delibera del Consiglio Comunale n.ro 60 del 29/09/2010 ha ritenuto opportuno, proporre una autorizzazione temporanea all’attività non superiore ad un anno utile all’Amministrazione per: - valutare la proposta progettuale della Società; - individuare, nel contesto dei nuovi strumenti urbanistici in corso di redazione, la localizzazione più opportuna della società, valutandone la concreta fattibilità, e non escludendo ipotesi di permanenza dell’impianto nella sede attuale; - definire e programmare i tempi, le condizioni e le modalità di attuazione del conseguente percorso;
- se a conoscenza della situazione esposta, intenda recepire le motivazioni e le richieste di salvaguardia e di salute pubblica provenienti dalla popolazione di quei territori ed attivare un percorso di riflessione cui far partecipare tutte le parti interessate al fine di salvaguardare l’occupazione di circa 80 dipendenti, individuando nuovi investimenti per un impianto che renda più attuali e riduca progressivamente le emissioni e le fasi di lavorazione, tramite investimenti in alta tecnologia, basso impatto ed eventuali nuove localizzazioni;
- se ritiene che l’attuale valutazione del Documento preliminare del PSC associato dell’Unione dei Comuni del Bazzanese e di Zola Predosa che intende individuare un sito di “ambito speciale” non contravvenga alle esigenze poste di individuazione di nuove tecnologie e localizzazioni capaci di dare risposte concrete e positive ai disagi posti dalle popolazioni.
- La manovra economica del Governo Monti, nel “decreto salva Italia”, tramite la L.201/2011 art.13, modificato in sede di conversione, ha previsto il ritorno della tassazione sulla prima casa e sul patrimonio immobiliare abitativo, a partire dal 1° gennaio 2012, sotto forma di Imu 2012 e che tale imposta si applicherà dal 2012 al 2014 in via sperimentale per poi entrare a regime nel 2015;
- l’Imu dal 1 gennaio 2012, è andata a sostituire l’imposta comunale sugli immobili con una aliquota fissa del 0,76%, nonché l’Irpef per la parte relativa alle addizionali dovute sui redditi fondiari, che si applica su un valore catastale maggiorato del 60%, mentre quella sull’abitazione principale è fissata allo 0,4%, con un margine di discrezionalità riservato ai sindaci dello 0,3 per mille in più o in meno;
- il prelievo, più leggero per le prime case è previsto con la sola detrazione di 200 euro, ed esenta dall’imposta sull’abitazione principale le unità immobiliari con una rendita catastale (non ancora rivalutata del 5%) minore o uguale a 297,62 euro. Con un figlio invece il limite sale a 372,03 euro, con due a 446,43 euro ed infine con tre figli a 520,84 euro. Inoltre, con l’emendamento approvato in sede di conversione del decreto legge 201/2011, sarà introdotta una maggiorazione della quota di detrazione pari a 50 euro per ogni figlio convivente di età non superiore a 26 anni, purché, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e comunque con un tetto massimo di non oltre 400 euro;
- la nozione di abitazione principale prevista dall’IMU è più ristretta rispetto a quella per l’Ici. Infatti, è necessario che l’immobile sia adibito ad abitazione principale del contribuente che, quindi, dimori abitualmente e che abbia al contempo la residenza anagrafica;
Considerato che
- l’imposta è di competenza delle Amministrazioni Locali che dovranno provvedere alla sua istituzione, alla determinazione delle aliquote all’adozione del regolamento dell’imposta e, che certamente agiranno su tali aliquote ai fini di aumentarne gli introiti comunali;
- l’insieme dei fattori determinati da aumento della base imponibile data dalla variazione del moltiplicatore e aumento dell’aliquota applicabile determineranno aumenti di imposta estremamente pronunciati;
- Se la Regione intenda svolgere un ruolo di proposizione e coordinamento al fine di mitigare tali aumenti comunali tramite:
• introduzione scaglioni che tengano conto delle differenti situazioni reddituali; • riduzione dell’applicazione agli immobili attribuiti in comodato gratuito ai parenti di primo grado ed ai soci assegnatari delle cooperative a proprietà indivisa
- se intende promuovere una azione in sede di Conferenza Stato-Regioni per attivare una revisione ed una correzione delle possibili distorsioni che si stanno rilevando in sede di applicazione di queste nuove norme fiscali
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