PROGETTO DI LEGGE D’INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE SILVIA NOE’
Disposizioni per l’accesso consapevole e responsabile al gioco lecito
RELAZIONE
Negli ultimi anni, l’impressionante aumento delle possibilità di partecipare a lotterie, scommesse e giochi di varia natura come il bingo e le slot machines, ha generato una dannosa diffusione della “dipendenza dal gioco d’azzardo patologico”, una patologia che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, già dagli anni Ottanta, annovera tra i disturbi psichici del controllo degli impulsi. Gli esperti ritengono che i fattori di rischio principali della “dipendenza dal gioco d’azzardo patologico” siano essenzialmente tre: l’ambiente familiare a rischio, la pubblicità diffusa in maniera copiosa dai mezzi di comunicazione di massa e l’offerta, spesso caotica e disordinata, di luoghi, reali e virtuali, nei quali è possibile effettuare scommesse. Gli effetti negativi nella psiche dei soggetti a rischio sono molto gravi. Nella dipendenza da tale patologia, si determinano circoli viziosi che auto-mantengono e alimentano il comportamento patologico. Il principale tra essi è il cosiddetto "chasing", cioè l'inseguimento delle perdite. Spesso, dopo una prima fase caratterizzata da vincite esaltanti, la tendenza dell'individuo predisposto all'abuso è di "rincorrere" altre vincite, aumentando la frequenza di gioco e le puntate. Le perdite a questo punto superano di gran lunga le vincite ed inizia così la fase dell'inseguimento delle perdite, cioè il tentativo di recuperare il denaro perduto. Una terribile spirale che coinvolge soprattutto le persone più deboli e indifese. Le statistiche relative allo sviluppo del gioco lecito sono impressionanti. Il giro d’affari complessivo relativo al settore, nel 2011, ha registrato un incremento del 30% rispetto a quello del 2010, raggiungendo la ragguardevole cifra di 80 miliardi di euro. Anche in considerazione della tendenza delle sale gioco a diventare luogo di aggregazione sociale, non desta sorpresa il fatto che una percentuale considerevole di coloro che abitualmente le frequentano é composta da disoccupati e/o indigenti. L’abuso nel gioco lecito ha spesso un forte impatto sui rapporti familiari per diverse ragioni. In primis è da segnalare il problema della perdita di risparmi e proprietà che abbassano, talvolta anche drasticamente, il livello di vita del nucleo familiare. La famiglia viene poi colpita anche a livello emotivo, a causa di sentimenti di paura, vergogna e mancanza di fiducia che vengono amplificati dalla patologia connessa al gioco. Sono altresì da registrare possibili problemi fisici, soprattutto legati allo stress, all’ansietà, alla depressione ed agli esaurimenti nervosi. Infine le statistiche mostrano come sia più alta l’incidenza al suicidio nelle persone affette dalle patologie legate al gioco e nei loro familiari. E’ poi da notare, dal punto di vista urbano, che gli assembramenti talora provocati dalla semplice presenza di sale gioco, provoca un negativo impatto sulla razionale organizzazione delle attività nel territorio, a causa dell’ intralcio alla viabilità e a disturbi alla quiete pubblica. Modificando un orientamento giurisprudenziale che aveva ricondotto l’intera materia alla competenza statale sull’ ordine pubblico, la Corte costituzionale, con una recente sentenza, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, comma 2, della legge della Provincia di Bolzano 22 novembre 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di gioco lecito), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nello specifico, la Corte ha sostenuto la legittimità di norme che regolano la collocazione nel territorio di attività legate al gioco lecito che hanno il fine di tutelare soggetti psicologicamente più deboli e di razionalizzare l’urbanizzazione del territorio, soprattutto per quel che concerne la viabilità e l’inquinamento acustico delle aree interessate. Una normativa regionale disciplinante il settore è auspicabile anche in considerazione della competenza che la Costituzione riconosce alle Regioni, in materia di tutela della salute e conseguentemente di prevenzione delle patologie. Tenendo quindi conto del nuovo orientamento giurisprudenziale e considerando l’esponenziale aumento di esercenti aventi come core business i giochi leciti che rischia di stravolgere la vivibilità e l’organizzazione commerciale di interi quartieri, ed evidenziando la necessità di limitare la diffusione di patologie legate al gioco, si propone per l’approvazione il presente disegno di legge. La proposta di legge si compone di 9 articoli. Nell’articolo 1 viene definita la finalità della presente proposta di legge, che detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito per prevenire l’insorgere di fenomeni di dipendenza, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili. Nell’articolo 2 si definisce la collocazione delle sale giochi, vietandone l’apertura laddove siano ubicate in un raggio di 300 metri da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale. I Comuni comunque possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l’apertura di sale giochi.
All’articolo 3 è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.
All’articolo 4 vengono definiti gli obblighi dei gestori tenuti ad esporre materiale informativo che evidenzi i rischi connessi al gioco eccessivo. All’articolo 5, formazione dei gestori, si prevede che le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovano iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico. All’articolo 6 vengono definite campagne di formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco, indirizzate prioritariamente ai giovani ed alle fasce sociali più svantaggiate. La finalità consiste nell’aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi ed i danni economici correlati.
All’articolo 7 si prevede il sostegno dell’Amministrazione regionale all’attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.
All’articolo 8 si prevedono specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge.
All’articolo 9 sono riportate le disposizioni finanziarie.
Considerata l’importanza e gli effetti della presente proposta di legge e vista l’ampia condivisione, si auspica una sollecita approvazione della medesima.
PROGETTO DI LEGGE
Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Emilia Romagna con la presente legge, nell’ambito delle competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere un accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni di dipendenza salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.
Art. 2 (Collocazione delle sale giochi) 1. Non è ammessa l’apertura di sale giochi di cui all’articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), che siano ubicate in un raggio di trecento metri da istituti scolatici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale.
2. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui non è ammessa l’apertura di sale giochi, tenuto conto dell’impatto delle stesse sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
Art. 3 (Divieto di pubblicità) 1. È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.
Art. 4 (Obblighi dei gestori) 1. I gestori di sale giochi, ricevitorie, tabaccherie e comunque di esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931, sono tenuti a esporre all’ingresso e all’interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, la disponibilità di servizi di assistenza e a incoraggiare il gioco responsabile.
2. I gestori dei locali di cui al comma 1 sono tenuti a evidenziare ai giocatori la possibilità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio. 3. I contenuti del materiale informativo sono predisposti dall’assessorato competente in materia di tutela della salute e politiche sociali.
Art. 5 (Formazione dei gestori) 1. Le Aziende sanitarie, di concerto con i gestori delle attività di gioco, promuovono iniziative di formazione per il personale operante nelle sale giochi e negli esercizi di cui all’articolo 4, finalizzate alla prevenzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, e a favorire un approccio al gioco consapevole e responsabile.
Art. 6 (Campagne di informazione e sensibilizzazione) 1. Gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali, promuovono campagne di informazione e sensibilizzazione per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco.
2. Le campagne di cui al comma 1 sono indirizzate prioritariamente ai giovani, attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e delle aggregazioni giovanili, e alle fasce sociali più svantaggiate che in modo particolare evidenziano situazioni a rischio. Tali iniziative sono dirette in particolare a: a) aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco e sui rischi e i danni economici, per la salute e relazionali che il gioco indiscriminato può comportare per i giocatori e le loro famiglie; b) educare a un approccio misurato e compatibile al gioco; c) informare sull’esistenza e l’accessibilità dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale presenti sul territorio.
Art. 7 (Sostegno al privato sociale) 1. La Regione sostiene l’attività delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato impegnate nella presa in carico delle problematiche correlate al gioco.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli assessorati competenti in materia di tutela della salute e politiche sociali sono autorizzati a concedere contributi per il finanziamento di progetti con obiettivi di solidarietà, sostegno e reinserimento sociale destinati a persone con problematiche correlate al gioco e alle relative famiglie. Nella concessione dei contributi è data priorità ai progetti realizzati in raccordo con i servizi pubblici del territorio.
Art. 8 (Sanzioni) 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 è soggetta all’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra 500 e 3000 euro.
2. Gli assessorati competenti provvedono a disciplinare la modulazione delle sanzioni. 3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dai Comuni che ne incamerano i relativi proventi i quali confluiscono in un apposito fondo da destinare alle azioni di cui agli articoli 5,6 e 7.
Art. 9 (Norma finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna 27 aprile 2012
Silvia Noè Presidente Gruppo Udc Regione Emilia Romagna
PROGETTO DI LEGGE D’INIZIATIVA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA
ILLICEITÀ DELL’INSTALLAZIONE E DELL’UTILIZZO DEI SISTEMI DI GIOCO D’AZZARDO ELETTRONICO NEI LOCALI PUBBLICI. MODIFICA ALL’ARTICOLO 110 DEL REGIO DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 773 “APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA”
Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un’estesa fase di incentivazione e legalizzazione del gioco d’azzardo. Tutte queste forme di gioco sono ammesse nella maggior parte dei Paesi del mondo: l’indotto economico prodotto è colossale, con un sensibile impatto sociale, e costituisce a tutti gli effetti una fiorente industria (una della maggiori del pianeta per volume di denaro) soprattutto in Europa, Asia e Stati Uniti d’America. Anche in Italia il gioco d’azzardo e lo scommettere in generale (corse, lotterie eccetera) rappresentano un’attività assai praticata; non di meno, tale diffusione ha inevitabilmente comportato un incremento di soggetti precipitati nel vortice delle patologie legate a tale pratica. Infatti, quello che era stato inventato come un piacevole passatempo ha purtroppo prodotto in alcune persone forme di dipendenza patologiche del tutto simili all’abuso di alcolici o sostanze stupefacenti. Questi fenomeni sono influenzati sia dalla disponibilità del gioco d’azzardo che dalla durata della disponibilità. Ne consegue che con l’aumento dell’offerta e della disponibilità del gioco d’azzardo legalizzato vi è un correlato aumento di forme di gioco d’azzardo patologico. Il problema dell’aumento di offerta nel nostro Paese è già stato accennato: a tal proposito non può non sollevare preoccupazioni la circostanza che negli ultimi 10-15 anni, anche per effetto dell’introduzione di sempre nuove forme di scommesse, lotterie e giochi elettronici, il fenomeno in Italia ha conosciuto una costante e forte espansione. La presente proposta di legge introduce il divieto di installazione dei sistemi di gioco d’azzardo elettronico (cosiddette slot-machine) in luoghi pubblici, o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni, nell’intento di rispondere a una pluralità di esigenze. A livello individuale il divieto si propone di porre rimedio ai gravi effetti che l’assuefazione a queste forme di gioco d’azzardo produce. Le frequenti ripetizioni di partite e di manovre sempre uguali rischiano di alienare il giocatore dalla realtà, assecondando lo strutturarsi nella sua psiche di comportamenti di natura compulsiva che si accompagnano a: una crescente necessità di aumentare la disponibilità del denaro con cui si gioca per raggiungere i livelli di eccitazione desiderati; ansia e irritabilità in mancanza di gioco d’azzardo; un ricorso a comportamenti illegali quali furti, frodi eccetera; una richiesta ad altri di denaro per affrontare i debiti da gioco; perdita di relazioni importanti a causa del gioco. A livello collettivo il tollerare queste forme di gioco d’azzardo non fa che assecondare la creazione di ambienti, che instaurano pericolosi legami con una criminalità organizzata che si è ormai impossessata della gestione di questa proficua attività, che genera essa stessa quella richiesta di liquidità che diviene poi facile preda di quell’usura gestita e controllata dalla criminalità organizzata medesima. Pertanto, la presente proposta di legge, modifica il regio decreto n. 773 del 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), con l’introduzione del divieto di installazione e di utilizzo di slot-machine all’interno dei locali pubblici per mezzo: dell’abrogazione della lettera a) del comma 6 dell’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 che attualmente considera lecito, previo rispetto dei limiti e delle condizioni individuati dal legislatore, l’utilizzo delle slot-machine nei locali pubblici; della riconferma di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 che recita: « 4. L’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie ». La presente proposta di legge modifica inoltre il già citato articolo 110 prevedendo che chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da intrattenimento (di cui al comma 5 dell’articolo 110), rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nel regio decreto n. 773 del 1931 e nelle relative disposizioni attuative, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nello stesso regio decreto, corrisponde, a fronte delle vincite, premi in denaro o di altra specie diversi da quelli ammessi. Infine la proposta di legge in esame introduce la confisca per gli apparecchi e congegni per il gioco d’azzardo e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalla normativa vigente o non rispondenti alle caratteristiche indicate dalla legge. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni suddetti.
ART. 1 (modificazione all’articolo 110 del regio decreto18 giugno 1931, n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”)
1. Il comma 5 dell’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e successive modificazioni, di seguito denominato « regio decreto n. 773 del 1931 », è sostituito dal seguente: « 5. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato ».
2. Le lettere a) e a-bis) del comma 6 dell’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, sono abrogate.
3. L’alinea del comma 9 dell’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « In materia di apparecchi e congegni di cui ai commi 5, 6 e 7 si applicano le seguenti sanzioni: »
4. La lettera c) del comma 9 dell’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: « c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni di cui al comma 5, rispetto ai quali sono fatte salve le sanzioni previste dal diritto penale per il gioco d’azzardo, o non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in denaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; ».
5. Il comma 9-bis dell’articolo 110 del regio decreto n. 773 del 1931 è sostituito dal seguente: « 9-bis. Per gli apparecchi di cui al comma 5 e per quelli per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell’articolo 20, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 “Modifiche al sistema penale” e successive modificazioni. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso ».
Silvia Noè Presidente Gruppo UDC Regione Emilia Romagna
Progetto di legge Modifiche all’art. 49 della LR 2/03
Relazione
Il tema della compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari destinati ai disabili da molti anni genera iniquità e disparità di trattamento; apre accesi dibattiti e conduce sempre più spesso a contenziosi tra istituzioni e utenti. Ciò è dovuto ad una normativa nazionale, il D.lgs. 109/98, così come modificato dal D.Lgs. 130/00, che è stata interpretata e applicata in maniera disomogenea non solo a livello nazionale, ma anche nel contesto regionale. L’ art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003 ha dettato i criteri generali per il concorso da parte degli utenti alla copertura del costo dei servizi, ed ha rinviato la definizione del sistema di compartecipazione regionale ad una direttiva di Giunta che a tutt’oggi ancora deve essere ancora emanata. In questo modo da anni è lasciata in capo agli enti erogatori tutta la responsabilità e la discrezionalità di regolamentare la materia. Questo ha fatto sì che negli anni si siano create anche enormi disparità di trattamento tra cittadini appartenenti allo stesso territorio regionale, che oggi non sono più tollerabili. Inoltre ciò sta generando in alcuni territori un clima di tensione e conflittualità tra istituzioni e associazioni di utenti, tra enti erogatori e famiglie. E’ sicuramente imprescindibile ed urgente che vengano definiti e finanziati a livello statale i LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale). Attualmente però non ci sono segnali in tal senso, se non un drastico taglio dei trasferimenti statali destinati alla non autosufficienza. E anche con l’ ipotetica riforma dell’ISEE e del suo ambito applicativo, annunciata nella manovra finanziaria di fine anno, non sembrano configurarsi risorse da destinarsi a questa fascia di popolazione e di bisogni. Si rende quindi indispensabile per una regione come l’Emilia Romagna, storicamente solidale e vocata ad un welfare universalistico, intervenire a tutela dell’utenza più fragile e vulnerabile della nostra società, e a sostegno di famiglie che sacrificano la loro stessa esistenza alla cura dei propri cari disabili. L’intervento regionale non dovrà essere solo diretto a garantire risorse, ma anche a garantire un’equità ed omogeneità di trattamento nella distribuzione delle risorse su tutto il territorio regionale, valorizzando il principio dell’universalità dell’accesso all’appropriata risposta sulla base del bisogno della persona, e dell’equa compartecipazione al costo dei servizi. Con questo progetto di legge si interviene per modificare il comma 3 dell’art. 49 della LR 2/03, con particolare riferimento ai criteri relativi alle modalità di compartecipazione al costo dei servizi socio-sanitari destinati a disabili gravi, dettando nuovi indirizzi alla Giunta regionale, cui dovrà attenersi nella definizione di apposita direttiva, da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge. Al fine di favorire la permanenza nel contesto familiare della persona disabile, la valutazione della situazione economica per il calcolo della compartecipazione sulla quota sociale dovrà essere differenziato sulla base della finalità del servizio fruito, e basarsi in via generale sulla situazione economica del solo assistito ed eventuali soggetti a suo carico ai fini IRPEF. Il progetto di legge si compone di un articolo. L’art. 1 prevede che entro 30 giorni la Giunta emani una direttiva per definire le modalità di compartecipazione degli utenti al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di servizi socio-sanitari rivolti a disabili in condizioni di gravità. L’articolo specifica che la direttiva riguarda tre tipologie di servizi: l’assistenza domiciliare, i servizi semiresidenziali e quelli residenziali. Si individuano poi due diverse modalità di calcolo delle compartecipazioni, definite nella due diverse lettere a) e b) del comma 3. Nella lettera a) si prevedono i criteri per la compartecipazione al costo delle prestazioni destinate a sostenere la domiciliarità. Per determinare la compartecipazione al costo dei servizi erogati a supporto della domiciliarità, e quindi finalizzati al mantenimento della persona nel proprio contesto familiare, la valutazione economica viene fatta in base all’ ISEE del solo assistito, ed eventuali familiari a suo carico ai fini IRPEF, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e con l’indicazione di riparametrare le franchigie previste per il calcolo dell’Indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell’Indicatore della situazione patrimoniale (ISP) sulla base della percentuale di titolarità del valore posseduto dall’utente. Così, ad esempio, se l’utente è cointestatario del 50% del conto corrente, il valore patrimoniale utile per la definizione dell’ISR estratto è il 50% del valore dell’estratto conto, al netto degli interessi, al 31.12 dell’anno precedente, e per la definizione dell’ISP estratto è il 20% di quanto eccede a € 7746,85, che rappresenta il 50% della franchigia definita dal D.Lgs. 109/98. Eccezionalmente si prevede di poter considerare invece l’ISEE familiare, nel caso in cui il nucleo sia sostenuto dalle risorse dell’assistito. In questo caso, proprio per la finalità del presente progetto di legge, che è quella di favorire il mantenimento degli equilibri familiari, si deroga al principio dell’ISEE estratto, e si calcola la compartecipazione sulla base dell’ISEE standard. In considerazione del fatto che all’utente e alla famiglia rimangono comunque esigenze di assistenza e cura non coperte dal servizio fruito, si ritiene di non dovere prendere in considerazione, per il pagamento di questi servizi, il godimento e la disponibilità di altri emolumenti, non ricompresi nel calcolo dell’ISEE. Nella lettera b) si prevedono i criteri per determinare la compartecipazione al costo dei servizi residenziali. In questo caso l’ISEE risulta inadeguato e limitativo e, in considerazione del fatto che il servizio erogato assolve a tutte le esigenze di assistenza e cura della persona, si prevede che tutte le risorse del ricoverato, tranne una somma per le spese personali e un deposito di salvaguardia, vadano destinate al pagamento della retta di ricovero. Nella lettera c) si prevede di derogare ai principi della valutazione individualizzata, e di definire la compartecipazione al costo dei servizi sulla base dell’ISEE standard, qualora il coniuge o altro convivente anziano o disabile del soggetto assistito siano costretti a far riferimento alle risorse economiche dell’assistito per il sostentamento e per il mantenimento del loro equilibrio di vita.
Art. 1 Modifica del comma 3 dell’art. 49 della LR 2/03
Il comma 3 dell’art. 49 della LR 2/03 è sostituito dal seguente: 3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di equità, omogeneità e progressività, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con specifica direttiva definisce le modalità di concorso degli utenti disabili in condizioni di gravità al costo delle prestazioni relative ai seguenti servizi socio sanitari: assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e servizi residenziali . Al fine di favorire la permanenza della persona nel proprio contesto familiare, la direttiva tiene conto dei seguenti criteri: a) nei servizi a supporto della domiciliarità quali servizi di assistenza domiciliare, servizi semiresidenziali e servizi residenziali di sollievo si applica, in via generale, l’indicatore della situazione economica equivalente estratto, calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98, sul solo assistito e soggetti a suo carico ai fini IRPEF, con relativa riparametrazione percentuale delle franchigie previste per il calcolo dell’indicatore della situazione reddituale (ISR) e dell’indicatore della situazione patrimoniale (ISP); b) nei servizi residenziali, ad esclusione di quelli fruiti a titolo temporaneo e di sollievo, l’utente concorre al costo della quota sociale con tutte le proprie risorse, costituite da: redditi ai fini IRPEF; indennità di natura previdenziale e assistenziale; indennità a carattere risarcitorio se optate al posto dell’indennità di accompagnamento; patrimonio mobiliare, definito ai sensi del D.Lgs. 109/98, eccedente € 10.000,00; rendite derivanti dal proprio patrimonio, mobiliare ed immobiliare. Una quota pari all’importo della pensione di invalidità viene lasciata nella disponibilità dell’utente. c) nel caso in cui il coniuge o altro convivente, anziano o disabile, del soggetto assistito siano costretti a far riferimento alle risorse economiche dell’assistito per il sostentamento e per il mantenimento del loro equilibrio di vita la valutazione economica viene fatta sulla base dell’ISEE del nucleo familiare, definito ai sensi dell’art. 1bis del DPCM 242/01.
Bologna, 09 febbraio 2012
DISPOSIZIONI PER LA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI ALLA SPESA SANITARIA
Con la legge n. 111/2011 lo Stato ha reintrodotto misure di compartecipazione alle prestazioni di assistenza sanitaria. Le misure statali previste sono quelle di cui all’art. 1, comma 796, della legge n. 296 del 2006, lettera p), primo periodo e prevedono che, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro e che per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la cui condizione è stata codificata come codice bianco, gli assistiti non esenti sono tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. Tuttavia alle Regioni è lasciata la decisione alternativa tra l’applicazione automatica delle quote di compartecipazione fissate dalla legge statale ovvero l’individuazione di altre misure di compartecipazione, che garantiscano comunque l’equivalenza per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario e l’appropriatezza. La regione Emilia Romagna, con la DGR 1190/2011 ha optato per l’individuazione di misure alternative di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. A partire dal mese di agosto sono dunque entrate in vigore le fasce di reddito familiare per la compartecipazione graduata alla spesa sanitaria. La Regione ha preferito questa modalità alternativa ed equivalente di compartecipazione alla spesa, che prevede un valore economico non fisso ma graduato sulla base della capacità economica dell’assistito. Tuttavia un sistema di compartecipazione fondato sul solo reddito lordo risulta iniquo, e ormai anacronistico, specie dopo la sempre più ampia diffusione e applicazione di uno strumento, come l’ISEE, che valuta la situazione reddituale e patrimoniale delle famiglie, rapportandola alla composizione del nucleo familiare. Inoltre, il sistema introdotto crea forti discriminazioni e disparità di trattamento tra coppie coniugate e coppie di fatto; infatti, per la valutazione del reddito considera il reddito del nucleo familiare lordo fiscale, composto dai coniugi e dai familiari a carico. In questo modo le persone, pur conviventi, che dispongono di un proprio reddito annuo che supera € 2.840,51 costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi. Con il presente progetto di legge, pertanto, si individuano fasce economiche in base all’ISEE. La scelta dell’ISEE è una scelta di opportunità. L’ISEE è uno strumento ormai estremamente diffuso, sia a livello nazionale che regionale, e la sua sempre più ampia diffusione lo ha reso ormai conosciuto, accessibile e fruibile in modo semplice ed economico. Già a partire dal 2004, con la DGR 2678, “approvazione del programma di assistenza odontoiatrica in Emilia Romagna”, è stato applicato l’ISEE per la compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie. La convenzione esistente tra CAAF e INPS fa sì che il cittadino abbia molti sportelli presso i quali può ottenere velocemente la certificazione ISEE. La possibilità per il cittadino di auto calcolarsi l’ISEE mediante l’accesso diretto al sito dell’INPS fa sì che sempre più famiglie possano rendersi autonome e calcolarsi da casa l’indicatore. La sua sempre più diffusa applicazione alle prestazioni sociali agevolate e del diritto allo studio e la sua imminente estensione ad altre prestazioni del welfare, annunciata nella manovra finanziaria di fine anno, fanno sì che sempre più famiglie stiano utilizzando l’ISEE per una pluralità di fini. E’ ragionevole pensare, anche in termini di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, che il cittadino possa avere un'unica certificazione annuale con cui richiedere l’accesso a più prestazioni agevolate. Il progetto di legge introduce un sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria che ha le seguenti caratteristiche: - prevedere fasce di compartecipazione in base all’ISEE, che risultano maggiormente eque, rispetto a quelle vigenti; - salvaguardare l’esenzione totale alla partecipazione alla spesa per i cittadini esenti per invalidità, per patologia e per ISEE.
Il progetto di legge si compone di n. 5 articoli. L’articolo 1 individua le finalità e l’ambito di applicazione della legge. L’obiettivo è, in particolare, quello di definire le modalità di compartecipazione degli assistiti alle prestazioni di pronto soccorso, alle prestazioni di assistenza farmaceutica ed alle prestazioni specialistiche. L’art. 2 definisce le modalità di compartecipazione alle prestazioni di pronto soccorso. L’art. 3 definisce le modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza farmaceutica. L’art. 4 definisce le modalità di compartecipazione alle prestazioni di assistenza specialistica; L’art. 5 infine definisce le modalità di entrata in vigore della legge.
DISPOSIZIONI PER LA COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEI CITTADINI ALLA SPESA SANITARIA Art. 1. Finalita' 1. Nel rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria, la presente legge fissa le modalità di partecipazione al costo delle seguenti prestazioni sanitarie: a) prestazioni di pronto soccorso b) prestazioni di assistenza farmaceutica; c) prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale 2. la partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie di cui al comma 1 è fissata sulla base della situazione economica dell’assistito, definita attraverso l’Indicatore della Situazione economica equivalente, ai sensi del D.Lgs. 109/98. 3. Nel rispetto del principio della sostenibilita' economica della spesa associata al consumo di prestazioni sanitarie soggette a partecipazione, e' riconosciuta agli assistiti l'esenzione dalla partecipazione in relazione a: a) la situazione economica, definita in base all’Indicatore della Situazione economica equivalente di cui al D.Lgs. 109/98; b) la presenza di specifiche condizioni di malattia, limitatamente alle prestazioni ad essa connesse. 4. Per le prestazioni sanitarie non ricomprese tra quelle di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 del presente articolo, restano in vigore le disposizioni vigenti. Art. 2 Prestazioni di Pronto soccorso
1. Per le situazioni ritenute non gravi, classificate in Pronto soccorso con codice di priorità bianco o azzurro, è previsto il pagamento di un ticket pari ad un importo massimo di € 50.
2. Sono esenti dal pagamento del ticket per le prestazioni erogate al Pronto soccorso: a. tutti gli assistiti esenti dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale b. i ragazzi di età inferiore a 14 anni c. gli utenti dimessi dal Pronto soccorso con codice di priorità bianco ed azzurro per situazioni correlate a: avvelenamenti acuti, traumatismi, necessità di un breve periodo di osservazione nell’area di Pronto soccorso o comunque all’interno della struttura ospedaliera
Art. 3 Prestazioni di assistenza farmaceutica
1. I farmaci inclusi nella classe A sono erogati con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatto salvo il pagamento di un ticket per confezione pari a: a. Euro 1 per prescrizione a carico di assistiti appartenenti a nucleo familiare con da 36.151,98 e 70.000,00 euro, fino ad un massimo di Euro 2 per ricetta; b. Euro 2 per prescrizione a carico di assistiti appartenenti a nucleo familiare ISEE ricompreso tra 70.000,01 euro, e 100.000,00 euro, fino a un massimo di Euro 4 per ricetta; c. Euro 3 per prescrizione a carico di assistiti appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo superiore a 100.000 Euro, fino a un massimo di Euro 6 per ricetta. 2. Sono esenti dal pagamento del ticket: - gli assistiti affetti da patologie croniche e invalidanti individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001; - gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia; - gli invalidi per servizio; - gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro; - i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992; - le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari; - i ciechi e i sordomuti; - gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia; - gli infortunati sul lavoro per il periodo dell’infortunio e per le patologie direttamente connesse, purché indicato sulla ricetta; - i disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico; - i lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico; - i lavoratori in cassa integrazione “in deroga”; - gli assistiti con ISEE inferiore a 36.151,99 Euro
Art. 4 Prestazioni di assistenza specialistica
1. Per le visite specialistiche la compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria è fissata in 23 Euro per la prima visita e 18 Euro per la visita di controllo. 2. Per le prestazioni di chirurgia della cataratta e della sindrome del tunnel carpale viene introdotto un ticket di Euro 46,15 3. Si introduce inoltre una quota fissa sulla ricetta se il valore a nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni in essa contenute è superiore a Euro 10,00. La quota è rimodulata sulla base dell’ISEE dell’assistito come segue: a. per i cittadini con ISEE da 36.151,99 Euro a 70.000,00 Euro, la quota fissa è determinata in Euro 5,00; b. per i cittadini con ISEE da 70.001 a 100.000,00 Euro, la quota fissa è determinata in Euro 10,00; c. per i cittadini con ISEE superiore a 100.000,00 la quota fissa è fissa è determinata in Euro15,00. 4. Per le prestazioni di Risonanza magnetica e di TAC la compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria, viene rimodulata come segue: a. per i cittadini con ISEE da 36.151,99 Euro a 70.000,00 Euro, il ticket è determinato in Euro 36,00; b. per i cittadini con ISEE da 70.001 a 100.000 Euro, il ticket è determinato in Euro 50,00 c. per i cittadini con ISEE superiore a 100.000 Euro il ticket è determinato in Euro 70,00 5. Restano valide le attuali esenzioni da ticket: - gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 - gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia - gli invalidi per servizio - gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro - i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992 - le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari - i ciechi e i sordomuti - Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia - Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta - I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego e i familiari a carico - I lavoratori in mobilità e i familiari a carico - I lavoratori in cassa integrazione straordinaria e i familiari a carico - I lavoratori in cassa integrazione "in deroga" - Detenuti ed internati - Cittadini sottoposti a terapie del dolore - Donatori - Gravidanza - Idoneità sportiva, adozione,affidamento - Naviganti - Programma odontoiatria (vulnerabilità sociale e sanitaria) - Diagnosi precoce, prevenzione e profilassi - gli assistiti con ISEE inferiore a 36.151,99 Euro
Art. 5 Entrata in vigore
1. Ai sensi della lett. p-bis dell’ all'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’entrata in vigore della presente legge è subordinata alla certificazione dell’ effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005
Norme per la promozione delle responsabilità genitoriali
L’obiettivo che ci si pone con questo progetto di legge è quello di promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, valorizzando e rafforzando il ruolo dei genitori anche qualora essi non siano conviventi o vi sia un solo genitore. In considerazione di questa premessa, il progetto di legge intende andare oltre al concetto di nucleo familiare anagrafico per l’accesso e la compartecipazione al costo dei servizi per l’infanzia e scolastici, prevedendo la valutazione di entrambi i genitori. In particolare si prevede che gli enti locali, debbano valutare la condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori. Questa norma renderà omogenea a livello regionale una prassi che già molti comuni dell’Emilia Romagna stanno via via introducendo, anche se con modalità diversificate, da alcuni anni. L’introduzione di questo principio di equiparazione consentirà poi di dare pari opportunità e pari responsabilità ai genitori dei figli frequentanti i servizi, con evidente maggiore equità rispetto a sistemi impostati sulla valutazione del nucleo familiare anagrafico. Ciò in ragione del fatto che il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, e questo indipendentemente dal loro stato civile e dalla loro residenza. Per rendere le modalità di calcolo omogenee sul territorio regionale, nella direttiva di cui all’art. 49 della LR.2/03, la Giunta regionale dovrà disciplinare nel rispetto delle indicazioni del presente progetto di legge, le modalità di determinazione dell’ Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per la compartecipazione al costo dei servizi socio educativi. Entrambi i genitori, anche se non conviventi, hanno il dovere di svolgere responsabilmente il loro ruolo condividendo le scelte educative e le quotidiane attività di assistenza e cura dei propri figli. A tale riguardo dall’entrata in vigore della L. 54/06, nelle pronunce di separazione prevale l’affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, piuttosto che l’affidamento esclusivo ad un solo genitore. Nel 2002 gli affidamenti condivisi rappresentavano solo il 10,5%; nel 2009 costituiscono l’80,6% . Tale percentuale arriva al 90,00% in Emilia Romagna e sale al 93,7% nelle separazioni consensuali. E’ importante quindi favorire il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuo dei figli con entrambi i genitori, anche nel caso in cui questi non vivano insieme, e valorizzare anche il genitore che esercita il suo ruolo pur non convivendo con il proprio figlio. Il progetto di legge poi definisce lo status di “genitore solo”, e prevede che ad esso venga favorito l’accesso a servizi ed agevolazioni, con particolare riferimento ai servizi per l’infanzia e all’edilizia residenziale pubblica. Il progetto di legge si compone di un articolo (art. 1 “valutazione nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi”) suddiviso in 4 commi. Il comma 1 si propone di valorizzare e rafforzare le responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte educative e nelle attività di assistenza e cura del figlio. Per il migliore raggiungimento di tale finalità si stabilisce che gli enti locali prendano in considerazione la condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori anche se non residenti col figlio ai fini dell’accesso e della compartecipazione al costo dei servizi per l’infanzia e scolastici. Al comma 2 si stabilisce che la condizione di genitore solo debba costituire criterio di priorità per l’accesso ad agevolazioni e servizi, e specialmente nei servizi per l’infanzia e nell’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Al comma 3 si definisce la condizione di genitore solo che, analogamente a quanto già definito con riferimento ai benefici di cui al D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001 (T. U. sulla maternità), viene considerato: in caso di morte dell’altro genitore; in caso di abbandono del figlio da parte dell’altro genitore; in caso di affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; e nel caso di mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore. Al comma 4 si prevede che la Giunta disciplini la compartecipazione al costo dei servizi socio-educativi, in coerenza con i principi della legge. In tal senso, nella direttiva di cui all’art. 49 della LR 2/03, si dovrà prevedere che la valutazione economica venga determinata sulla base dell’ISE estratto dei genitori e dei soggetti a loro carico ai fini IRPEF, poi rapportato al valore della scala di equivalenza corrispondente di cui al D.Lgs. 109/98. Si prevede poi di applicare una riduzione forfetaria del 10% nel caso in cui uno o entrambi i genitori paghino un mutuo per abitazione principale e non possiedano altri immobili, ed un ulteriore abbattimento forfetario del 10% nel caso in cui uno o entrambi i genitori versino alimenti per il mantenimento di familiari.
Art. 1 Valutazione nell’accesso e nella compartecipazione ai servizi
1. Al fine di valorizzare e rafforzare le responsabilità di entrambi i genitori nelle scelte educative e nella quotidiana attività di assistenza e cura del figlio, gli enti locali prevedono la valutazione della condizione familiare, lavorativa ed economica di entrambi i genitori, ancorché non residenti col figlio, ai fini dell’accesso e della compartecipazione al costo dei servizi per la prima infanzia e scolastici. 2. Al fine di sostenere chi affronta da solo il ruolo genitoriale i Comuni prevedono che la condizione di genitore solo sia criterio di priorità per l’accesso ad agevolazioni e servizi con particolare riferimento ai servizi per l’infanzia e all’edilizia residenziale pubblica. 3. Ai fini della valutazione di cui ai commi 1 e 2, un genitore viene considerato solo nei seguenti casi: a) morte dell’altro genitore; b) abbandono del figlio da parte dell’altro genitore; c) affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore; d) mancato riconoscimento del figlio da parte di un genitore. 4 . Nella direttiva di cui all’art. 49 della legge regionale n. 2 del 2003, con riferimento ai servizi socio-educativi, la Giunta regionale prevede che la valutazione economica venga determinata in base all’ISE estratto di entrambi i genitori e soggetti a loro carico ai fini IRPEF, rapportato successivamente al valore della scala di equivalenza corrispondente di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998. L’ISEE così calcolato viene ulteriormente ridotto del 10% se i genitori pagano un mutuo per abitazione principale e non possiedono altri immobili di proprietà, e di un ulteriore 10% se versano alimenti per il mantenimento di familiari.
Bologna 6 dicembre 2011
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